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Sez. 3, Sentenza n. 10398 del 04/10/1991 (Rv. 474113 - 01)

Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni) | Sentenza di condanna del debitore principale e del fideiussore - Passaggio in giudicato nei confronti del primo - Richiesta di una maggiore quantificazione del danno fissato in prime cure - Nel giudizio di appello promosso nei confronti del fideiussore - Improponibilità - Richiesta in tale grado di integrazione del contraddittorio nei confronti del garantito - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474113-01

Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni)

Il passaggio in giudicato della condanna emessa in primo grado nei confronti del debitore principale, rende improponibile nel giudizio d'appello proposto dal creditore nei confronti del solo fideiussore, la richiesta di una maggiore quantificazione del danno fissato in prime cure, anche sotto il profilo dell'ulteriore danno verificatosi dopo la sentenza di primo grado (non gravata da appello contro il garantito) stante la struttura dell'obbligazione fideiussoria, che non può eccedere quanto è dovuto dal debitore principale (art. 1941 cod. civ.); né rileva la richiesta formulata in grado d'appello, di integrazione del contraddittorio nei confronti del garantito dopo la scadenza del termine per la proposizione dell'impugnazione contro di lui, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario, stante la scindibilità, nel rapporto di garanzia impropria, della causa principale dalla causa di garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1941, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)