Sez. 1, Sentenza n. 546 del 20/01/1997 (Rv. 501868 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Chiamata in garanzia impropria - Mancata impugnazione della sentenza da parte del convenuto - Giudicato relativo alla causa principale - Configurabilità - Impugnazione da parte del garante - Estensione del giudicato nei suoi confronti - Esclusione - Accertamento relativo all'obbligazione del debitore principale - Riesame "incidenter tantum" - Ammissibilità - Fattispecie relativa ad appalto pubblico e domanda di manleva nei confronti dell'ente finanziatore.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria (cioè fondata su un titolo diverso da quello dell'azione principale), se il convenuto non impugna la pronuncia sulla causa principale, a lui sfavorevole, il passaggio in giudicato di tale decisione tronca ogni relazione processuale tra la causa principale e quella dipendente e, data l'autonomia dei due rapporti, il giudicato sul rapporto principale non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria, sì che quest'ultimo, proponendo impugnazione, può contestare l'esattezza dell'accertamento relativo al rapporto principale, nel solo ambito, peraltro, del rapporto con il soggetto garantito (rapporto di garanzia) e per i riflessi che può avere su di esso. (Fattispecie relativa a chiamata in manleva, nella causa promossa contro un ente locale dall'appaltatore di un'opera pubblica, dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, nella sua veste di ente finanziatore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)