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Sez. 2, Sentenza n. 731 del 09/01/2024 (Rv. 669967-01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE | Misure di prevenzione ex D.lgs. n. 159/2011 – Sequestro eseguito nei confronti di un soggetto già condannato all'adempimento di un debito in primo grado - Effetti - Improcedibilità del giudizio - Vincolo all'ammissione del credito giudizialmente accertato nei confronti del giudice delegato del procedimento di prevenzione in sede penale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669967-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE

Nello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011, opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in mancanza, nel d.lgs.159 del 2011, di una previsione analoga a quella di cui all'art.96, comma 2, n.3 l.fall., il giudice della prevenzione non é vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Legge Falliment. art. 96 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)