Sez. 2 - , Ordinanza n. 10857 del 24/04/2023 (Rv. 667643 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE | Aziende sottoposte a sequestro preventivo antimafia in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011 – Competenza del giudice civile a conoscere dell’azione di condanna del debitore sottoposto a sequestro – Art. 1, comma 194, l. n. 228 del 2012 – Divieto di azioni esecutive – Estensione alle azioni di condanna – Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, spetta al giudice civile - e non alla sezione per le misure di prevenzione del tribunale penale - la competenza a conoscere della domanda di condanna del debitore sottoposto a sequestro e confisca, quali misure di prevenzione antimafia ai sensi della l. n. 575 del 1965, allorché le stesse siano state adottate dal giudice penale prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, dato che il divieto di azioni esecutive, di cui all'art. 1, comma 194, della l. n. 228 del 2012, non si applica alle domande di accertamento e di condanna proposte nei confronti del debitore la cui azienda sia stata sottoposta a misure di prevenzione prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, salva la necessità che il credito accertato sia posto in esecuzione nel rispetto delle disposizioni speciali applicabili alle aziende sottoposte alla misura antimafia.
Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)