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Sez. L, Sentenza n. 6599 del 08/11/1983 (Rv. 431321 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ISTRUTTORI DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE - DISCIPLINA PER IL TRATTAMENTO - ART. 2 DELLA LEGGE N. 35 DEL 1970 - FISSAZIONE EX LEGE DI UN TERMINE DI DURATA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431321-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ISTRUTTORI DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE - DISCIPLINA PER IL TRATTAMENTO - ART. 2 DELLA LEGGE N. 35 DEL 1970 - FISSAZIONE EX LEGE DI UN TERMINE DI DURATA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1970 n. 35 (norme per il trattamento degli istruttori dei centri di addestramento professionale) - il quale, aggiungendo un comma all'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 424, prevede che la spesa per il trattamento economico del personale insegnante è a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura annualmente stabilita con decreto del ministro del lavoro e limitatamente agli istruttori impegnati, con un determinato orario settimanale, per un minimo di sette mesi - non può desumersi la fissazione ex lege di un termine di durata idonea a superare il principio, stabilito dall'art. 1 della legge 19 aprile 1962 n. 230, secondo cui il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salve le eccezioni legislativamente previste.*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 02/04/1968 num. 424 art. 5, Legge 11/02/1970 num. 35 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)