Sez. L, Sentenza n. 6830 del 08/08/1987 (Rv. 455026 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AD UN DIRIGENTE - GIUSTA CAUSA DI DIMISSIONI - CONFIGURABILITÀ - SITUAZIONE DI CRISI AZIENDALE NOTA AL LAVORATORE ADEMPIENTE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AD UN DIRIGENTE - GIUSTA CAUSA DI DIMISSIONI - CONFIGURABILITÀ - SITUAZIONE DI CRISI AZIENDALE NOTA AL LAVORATORE ADEMPIENTE - IRRILEVANZA.*
Anche con riguardo al dirigente il mancato pagamento della retribuzione, che costituisce il corrispettivo fondamentale della prestazione del lavoro subordinato, integra la giusta causa di dimissioni in tronco del lavoratore per colpa del datore di lavoro, senza che possa rilevare che il mancato pagamento sia dovuto ad una situazione di crisi aziendale, nota al lavoratore medesimo, che abbia continuato a fornire la sua prestazione. (V 6599/83, mass n 431321).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)