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Sez. 5, Sentenza n. 21251 del 10/02/2010 Ud. (dep. 04/06/2010) Rv. 247471 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per distrazione - Distrazione di somme erogate su apertura di credito - Sussistenza del reato - Fattispecie in tema di trasferimenti infragruppo.
Stato
decisa il 2010-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247471-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, deve ricomprendersi fra le operazioni distrattive anche l'utilizzazione di somme disponibili per effetto di un'apertura di credito ottenuta da un istituto bancario per le finalità aziendali, che invece vengano destinate a scopo diverso e distolte dal patrimonio della impresa senza corrispettivo. (Nella specie, le somme prelevate erano utilizzate, senza contropartita economica, per sanare i debiti di altra società del gruppo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)