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Sez. 5, Sentenza n. 15679 del 05/11/2013 Ud. (dep. 08/04/2014) Rv. 262655 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Adempimento dell'obbligo di un terzo - Espromissione - Mancanza di utilità per il fallito - Distrazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262655-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la dissipazione di risorse finanziarie attraverso l'acquisizione, mediante negozio di espromissione, dei debiti che gravavano sulla locatrice di azienda).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)