Sez. 1, Sentenza n. 6515 del 20/11/1997 Cc. (dep. 26/02/1998) Rv. 209893 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Rivalutazione di elementi già valutati in precedente procedimento ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione - Legittimità - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Quantunque sia applicabile al procedimento di prevenzione il principio del "ne bis in idem", tuttavia, trattandosi di giudizio allo stato degli atti, elementi indizianti, già in precedenza valutati negativamente ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, possono essere rivalutati a tale scopo, qualora si accompagnino a circostanze sopravvenute al precedente giudizio, non inerendo la nuova valutazione ai medesimi elementi, ma apprezzandosi una nuova e diversa situazione come emergente dal complessivo esame di tutti gli elementi oggetto della nuova procedura.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)