Sez. 6, Sentenza n. 7403 del 07/02/2013 Cc. (dep. 14/02/2013) Rv. 254590 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Misure previste dall'art. 75 bis d.P.R. n. 309 del 1990 - Precedente rigetto di richiesta di applicazione di misura di prevenzione a norma dell'art. 1 e ss. legge n. 1423 del 1956 - Principio del "ne bis in idem" - Operatività - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
L'adozione di una delle misure previste dall'art. 75 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è preclusa dal precedente rigetto della proposta di applicazione di quella di cui agli artt. 1 e ss. legge n. 1423 del 1956, ora sostituiti dall'art. 6 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto la loro diversità esclude la violazione del divieto di "bis in idem".
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 bis CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)