Sez. 1, Sentenza n. 4393 del 24/02/2014 (Rv. 630215 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA | Contratto di gestione individuale di portafogli titoli - Gestione diligente per tutta la durata del rapporto - Necessità - Conseguenze - Comportamento negligente solo in un arco temporale limitato - Compensazione dei guadagni pregressi con le perdite successive - Esclusione - Conseguenze - Risarcimento del danno - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA
Nel contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari, il gestore deve tenere un comportamento diligente per tutta la durata del rapporto, dovendosi escludere che la sua attività possa valutarsi globalmente compensando le perdite provocate con i guadagni ottenuti. Ne consegue che, qualora nell'ultimo arco temporale il gestore abbia tenuto un comportamento gravemente colposo perché ispirato a criteri eccessivamente prudenziali, in violazione degli obblighi assunti (nella specie, riducendo la quota azionaria dell'investimento tra il 3 per cento e il 13 per cento, a fronte del limite massimo pattuito del 30 per cento, così determinando una redditività di gran lunga inferiore a quella realizzabile), il cliente ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti causalmente da tale inadempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1710
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)