Sez. 3, Sentenza n. 25861 del 18/11/2013 (Rv. 629120 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA | Credito al consumo - Finanziamento del prezzo d'acquisto - Obbligo per il venditore di identificare con diligenza l'acquirente - Violazione - Conseguenze - Responsabilità del venditore nei confronti del finanziatore - Sussistenza - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA
Il venditore di un bene il cui prezzo sia corrisposto da un terzo finanziatore (c.d. credito al consumo), ha l'onere di usare la dovuta diligenza nell'identificare l'acquirente, al fine di consentire al finanziatore di valutarne l'affidabilità, dovendosi ritenere, in mancanza, che il venditore possa essere chiamato a rispondere del danno patito dal primo per la perduta possibilità di recuperare il proprio credito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto negligente il comportamento del venditore che si era limitato a chiedere al potenziale soggetto da finanziare un documento di identità senza eseguire alcun serio controllo sulla attendibilità del documento stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 122, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)