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Sez. 2, Sentenza n. 2784 del 23/07/1969 (Rv. 342529 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA TRA L'INPS ED IL LAVORATORE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MANCATA CONTESTAZIONE DELL'ESAURIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO E DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - ASSENZA DEL DATORE DI LAVORO NEL GIUDIZIO DI APPELLO- NULLITA DEL GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342529-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA TRA L'INPS ED IL LAVORATORE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MANCATA CONTESTAZIONE DELL'ESAURIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO E DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - ASSENZA DEL DATORE DI LAVORO NEL GIUDIZIO DI APPELLO- NULLITA DEL GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*

In tema di assicurazioni sociali obbligatorie, ove nella lite fra assicurato ed INPS sia controversa la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non sussiste litisconsorzio necessario ne necessita di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, quando siano incontestati l'esaurimento del rapporto e l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, si che dall'accertamento giudiziale non possano derivare, per il detto datore di lavoro, ne ulteriori obblighi contributivi, ne alcun altro pregiudizio. In tal caso la mancata presenza in Sede di gravame del datore di lavoro che in primo grado sia stato superfluamente chiamato in causa, non puo determinare la nullita del giudizio di appello. (V. 754-68, massima n. 332007).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 459

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)