Sez. 2, Sentenza n. 3096 del 30/10/1971 (Rv. 354422 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA TRA INPS E LAVORATORE - DUBBIO SULL'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - ESCLUSIONE - ATTO DI INTEGRAZIONE IN PRIMO GRADO - NULLITA - GRAVAME - INAMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA TRA INPS E LAVORATORE - DUBBIO SULL'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - ESCLUSIONE - ATTO DI INTEGRAZIONE IN PRIMO GRADO - NULLITA - GRAVAME - INAMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*
In tema di assicurazioni sociali obbligatorie, ove nella lite fra assicurato ed INPS sia controversa, quale antecedente presupposto del rapporto assicurativo, l'esistenza del denunciato rapporto di lavoro subordinato, non sussiste litisconsorzio necessario, e quindi necessita di integrare il contraddittorio, onde dalla nullita dell'atto di integrazione nei confronti del datore di lavoro, superfluamente chiamato in causa nel primo grado del giudizio, mai puo derivare l'inammissibilita del gravame ai sensi dell'art 331 cod proc civ. (V 2671'70, mass n 349101; 329'70, mass n 345214; 2784'69, mass n 342529).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)