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Sez. 3, Sentenza n. 811 del 02/04/1963 (Rv. 261115 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO A LAVORO - MEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) - RAPPORTI DI ACQUISTO E CESSIONE DEI GIOCATORI DI CALCIO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1963-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261115-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO A LAVORO - MEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) - RAPPORTI DI ACQUISTO E CESSIONE DEI GIOCATORI DI CALCIO - INAPPLICABILITA.*

I rapporti relativi al cosiddetto acquisto dei giocatori di calcio da parte delle associazioni sportive e alla cessione degli stessi da una squadra all'altra non sono assoggettabili alla disciplina pubblicistica del collocamento dei lavoratori subordinati, regolato dalla l n 264 del 1949, per i principi cui questa disciplina e ispirata e per le funzioni sociali cui adempie. Pertanto, il divieto generale di ogni attivita di mediazione privata in ordine al collocamento dei lavoratori subordinati, sancito dalla predetta legge e dal DPR 5 giugno 1950 (che, ai fini del collocamento, disciplina tra i lavoratori dello spettacolo anche gli impiegati e gli operai dipendenti da esercizi sportivi, ma non i giocatori) non e operante relativamente ai predetti rapporti di acquisto e cessione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2098, Legge 05/06/1950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)