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Sez. 1, Sentenza n. 3218 del 03/04/1987 (Rv. 452282 - 01)

SPORT - CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - FEDERAZIONI SPORTIVE - NORMATIVA CONTENUTA NEI REGOLAMENTI - EFFICACIA LIMITATA ALLE MATERIE RIENTRANTI NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO - REGOLAMENTAZIONE DI RAPPORTI INTERSOGGETTIVI ECCEDENTI DETTE MATERIE - VINCOLI PER SOGGETTI ESTRANEI ALL'ORDINAMENTO SPORTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO CONCLUSO DA SOCIETÀ CALCIO CON SOGGETTO ESTRANEO A DETTO ORDINAMENTO - PRESTAZIONE DI CORRISPETTIVO PER LA PREPARAZIONE ATLETICA DI GIOCATORE POI CEDUTO AD ALTRA SOCIETÀ - NULLITÀ PER ILLICEITÀ DELLA CAUSA - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DI DIVIETO DELLA FEDERAZIONE CALCIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452282-01

SPORT - CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - FEDERAZIONI SPORTIVE - NORMATIVA CONTENUTA NEI REGOLAMENTI - EFFICACIA LIMITATA ALLE MATERIE RIENTRANTI NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO - REGOLAMENTAZIONE DI RAPPORTI INTERSOGGETTIVI ECCEDENTI DETTE MATERIE - VINCOLI PER SOGGETTI ESTRANEI ALL'ORDINAMENTO SPORTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO CONCLUSO DA SOCIETÀ CALCIO CON SOGGETTO ESTRANEO A DETTO ORDINAMENTO - PRESTAZIONE DI CORRISPETTIVO PER LA PREPARAZIONE ATLETICA DI GIOCATORE POI CEDUTO AD ALTRA SOCIETÀ - NULLITÀ PER ILLICEITÀ DELLA CAUSA - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DI DIVIETO DELLA FEDERAZIONE CALCIO - IRRILEVANZA.*

Il C.o.N.I., in quanto ente strumentale per il raggiungimento dei fini che rientrano negli interessi generali propri dell'ordinamento giuridico statale, non può agire ponendosi in contrasto con lo stesso ma solo entro la sfera di potestà riconosciutegli, con la conseguenza che gli Atti che tale ente o le varie federazioni, che ne costituiscano gli organi, emanino nell'Esercizio della potestà amministrativa, avendo natura di regolamenti interni ed una sfera di efficacia limitata alle materie che rientrano nell'ordinamento sportivo, non possono regolamentare i rapporti intersoggettivi eccedenti quelle materie, né vincolare soggetti estranei allo ordinamento sportivo che vengano ad avere rapporti con i detti organi o con società ad essi affiliate. Pertanto, il contratto stipulato da una società calcistica con un soggetto del tutto estraneo allo ordinamento sportivo ed avente ad oggetto la prestazione di un corrispettivo per l'opera prestata nella preparazione atletica di un giocatore di calcio poi ceduto ad altra società, non può ritenersi nullo per illiceità della causa, ancorché vietato dal regolamento della federazione calcio, trattandosi di contratto avente ad oggetto un'attività lecita e tutelata dalle leggi dello stato, né incidendo sul dovuto corrispettivo l'assenza di scopo di lucro delle società sportive. (V 97/85, mass n 438297; (V 4845/81, mass n 415556; (V 12/81, mass n 410389; (V 625/78, mass n 389939; (V 2228/68, mass n 334468; (V 811/63, mass n 261115).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 1, Legge 16/02/1942 num. 426 art. 2 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)