Sez. 5 - , Sentenza n. 37340 del 15/07/2019 Cc. (dep. 06/09/2019) Rv. 277578 - 02
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE | Consulenza tecnica medico legale – Attività avente ad oggetto rilievi su cose modificabili – Natura di atto irripetibile – Configurabilità - Attività valutativa su dati cristallizzati in documentazione sanitaria e sugli esiti di un'attività diagnostica – Natura di atto ripetibile – Configurabilità - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE
L'accertamento tecnico medico legale che presuppone un'attività di rilievo, mediante l'acquisizione di dati informativi da cosa sottoposta ad un processo irreversibile di modificazione, da eseguirsi con urgenza, deve essere compiuto nelle forme di cui all'art. 360 cod. proc. pen., al fine di garantire che l'acquisizione di una prova irripetibile avvenga nel contraddittorio delle parti, mentre la consulenza specialistica che si fondi sull'esame di dati cristallizzati in documentazione sanitaria e sugli esiti di un'attività diagnostica ed implichi esclusivamente un'attività valutativa di tipo tecnico-scientifico ha natura di atto ripetibile e può essere disposta ex art. 359 cod. proc. pen, essendo in questo caso, il diritto di difesa garantito dall'escussione del consulente nel contraddittorio dibattimentale, ai sensi dell'art. 501 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)