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Sez. 4 - , Sentenza n. 38583 del 17/07/2019 Ud. (dep. 18/09/2019) Rv. 277188 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE | Consulenza tecnica medico legale - Natura - Atto irripetibile - Inserimento nel fascicolo per il dibattimento - Legittimità – Conseguenze – Necessità di esame del consulente in dibattimento – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277188-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE

La consulenza tecnica medico legale ha natura di atto non ripetibile disciplinato dall'art. 360 cod. proc. pen. che, in mancanza della riserva di promozione di incidente probatorio, va inserito nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, lett. c), cod. proc. pen. ed è, pertanto, utilizzabile indipendentemente dall'esame dibattimentale del consulente, anche in relazione al fatto che l'accertamento tecnico non ripetibile è caratterizzato da una forma di contraddittorio che può estrinsecarsi o attraverso l'obbligo di avviso al difensore, oppure attraverso la facoltà, riconosciuta alla persona sottoposta alle indagini, di formulare riserva di promuovere incidente probatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)