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Sez. 1, Sentenza n. 6958 del 25/07/1997 (Rv. 506250 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Obbligo - Osservanza - Emanazioni necessarie e sufficienti - Sede contenziosa - Onere della prova.
Stato
decisa il 1997-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506250-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

In tema di imposta di registro l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggiore valore mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa ed altresì a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa con la conseguenza che al fine indicato è necessario e sufficiente che l'avviso, indipendentemente dal mezzo grafico usato e quindi anche con l'apposizione di timbri, enunci il criterio astratto in base al quale è stato indicato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, salvo poi restando in sede contenziosa l'onere dell'ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum" accertato nel quadro del parametro prescelto e la facoltà del contribuente di dimostrare l'infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 06/12/1977 num. 914 art. 1, DPR 06/12/1977 num. 914 art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)