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Sez. 5, Sentenza n. 3861 del 15/03/2002 (Rv. 553077 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Obbligo - Osservanza - Indicazioni delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto a base della maggiore pretesa impositiva - Necessità - A pena di nullità - Desumibilità del relativo principio dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Enunciazione dello stesso con riferimento ad ogni provvedimento amministrativo nella legge n. 241 del 1990 - Recepimento definitivo nella legge n. 212 del 2000 (c.d. "statuto del contribuente").
Stato
decisa il 2002-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553077-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento deve indicare, a pena di nullità, non solo le ragioni giuridiche, ma anche i presupposti di fatto posti a base della maggiore pretesa impositiva avanzata nei confronti del contribuente, come definitivamente chiarito dall'art. 7, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212(c.d. "statuto del contribuente"), che ha recepito un principio enunciato in via generale, con riferimento ad ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3, comma primo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che era comunque già desumibile, nella materia "de qua", dal testo originario dell'art.42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/07/2000 num. 7 art. 7 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)