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Sez. 1, Sentenza n. 3354 del 06/07/1994 Cc. (dep. 28/10/1994) Rv. 200606 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Decreto del ministro di grazia e giustizia sospensivo del regime ordinario di trattamento dei detenuti - Motivazione - Necessità - Sussistenza - Reclamabilità del decreto davanti al tribunale di sorveglianza - Possibilità - Poteri del tribunale di sorveglianza in sede di decisione sul reclamo - Riferimento alla disciplina del reclamo avverso i provvedimenti in tema di sorveglianza particolare - Necessità - Possibilità di revoca del decreto - Sussistenza - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 1994-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200606-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

A seguito della sentenza costituzionale n. 349 del 1993 che, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha dettato precisi canoni per l'esercizio, da parte del Ministro di Grazia e Giustizia, in ordine al potere di sospendere, in via eccezionale, le regole del regime di detenzione, precisando che i provvedimenti ministeriali devono recare una puntuale motivazione e sono sindacabili dal giudice ordinario, il quale, in caso di reclamo, avrebbe esercitato sugli stessi il medesimo controllo giurisdizionale che l'ordinamento penitenziario gli attribuisce, in via generale, sull'operato dell'amministrazione penitenziaria e sui provvedimenti concernenti, comunque, l'esecuzione della pena, i detti provvedimenti ministeriali sono reclamabili al tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 14 bis dell'ordinamento penitenziario. Da ciò discende che, per l'individuazione dei poteri del tribunale di sorveglianza, in sede di decisione sul reclamo avverso il provvedimento che dispone o proroga la sospensione, in situazioni di emergenza, delle normali regole del trattamento penitenziario, ci si deve rifare ai principi elaborati nella materia del regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis, in relazione al quale fu istituito il rimedio del reclamo di cui all'art. 14 ter dell'ordinamento penitenziario. In tale materia il tribunale di sorveglianza deve limitarsi ad effettuare un controllo di legittimità del provvedimento reclamato, senza alcun potere integrativo dello stesso, per la sua natura meramente amministrativa, sia per l'autorità dalla quale promana sia per il suo contenuto; con la conseguenza che, ove il tribunale rilevi la carenza di ragioni idonee a giustificarlo, ne deve disporre la revoca. (V. Corte Costituzionale, sentenza n. 349 del 1993).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)