Sez. 1, Sentenza n. 49274 del 12/11/2004 Cc. (dep. 22/12/2004) Rv. 230702 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria in materia di colloqui visivi e telefonici dei detenuti e degli internati - Numero e durata del colloqui - Reclamo - Illegittimità dichiarata dal Tribunale di sorveglianza - Condizioni e limiti - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È illegittima per vizio logico della motivazione nonchè per violazione di legge (art. 37 comma primo Reg. esec. O. P.) l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza disapplichi il provvedimento ministeriale limitativo del numero e della durata dei colloqui visivi del detenuto con i familiari emesso in applicazione dell'art. 41 bis comma secondo O. P., sotto lo specifico profilo che esso non sarebbe giustificato da esigenze di ordine e di sicurezza. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di disapplicazione dell'atto amministrativo osservando che, pur non essendo in discussione la sindacabilità, da parte del giudice ordinario dei provvedimenti ministeriali, le misure limitative e sospensive dei colloqui sono correlate alle citate esigenze in quanto garantiscono una maggiore efficienza dei controlli, resi necessari dal dato di comune esperienza che i collegamenti dei detenuti con ambienti criminali esterni sono agevolati proprio dai colloqui in carcere. Inoltre l'art. 37 cit. prescrive che la durata massima del colloquio sia di un'ora, prolungabile di volta in volta solo in presenza di circostanze eccezionali che il giudice di merito deve indicare e valutare).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)