Sez. T, Ordinanza n. 34129 del 25/12/2025 (Rv. 677112-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009 - Natura processuale - Conseguenze - Applicabilità a periodi d'imposta antecedenti al 1° luglio 2009.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009 - che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del suddetto decreto, e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero - hanno natura procedimentale e non sostanziale e si applicano, pertanto, anche in relazione a periodi d'imposta antecedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall'applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, del suddetto decreto.
Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)