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Sez. 5 - , Sentenza n. 29632 del 14/11/2019 (Rv. 655916 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | Presunzione di evasione ex art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 - Natura processuale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e dei termini di decadenza e di prescrizione per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni ex art. 12, commi 2-bis e 2-ter, dello stesso d.l. n. 78 del 2009 - Natura processuale - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655916-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI

La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 1, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 2, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)