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Sez. 3, Sentenza n. 277 del 24/01/1975 (Rv. 373488 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - INOSSERVANZA - TAMPONAMENTI A CATENA - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PRESUNZIONE DI EGUALE COLPA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373488-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - INOSSERVANZA - TAMPONAMENTI A CATENA - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PRESUNZIONE DI EGUALE COLPA - LIMITI.*

Nel tamponamento a catena di autovetture in movimento trova applicazione il secondo comma dell'art 2054 cod civ che stabilisce una presunzione di colpa in uguale misura a carico di entrambi i conducenti ove non sia fornita da essi la prova liberatoria, poiche su ciascuno dei conducenti grava la presunzione di colpa per non aver osservato la distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)