diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3415 del 10/05/1988 (Rv. 458780 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - INOSSERVANZA - TAMPONAMENTI A CATENA - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PRESUNZIONE DI EGUALE COLPA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458780-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - INOSSERVANZA - TAMPONAMENTI A CATENA - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PRESUNZIONE DI EGUALE COLPA - LIMITI.*

Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento trova applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi - e, quindi, con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna - il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in uguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponato e tamponante, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita da essi la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ed ancorché uno solo dei conducenti e/o l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni. (V 1329/76, mass n 380014; (Conf 277/75, mass n 373488).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)