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Sez. 3, Sentenza n. 5753 del 01/07/1987 (Rv. 454165 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA A BLOCCO) - IN GENERE - TERRENI DI UNIVERSITÀ AGRARIA SOGGETTI AD USO CIVICO - DISCIPLINA DELLA PROROGA E DELL'EQUO CANONE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454165-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA A BLOCCO) - IN GENERE - TERRENI DI UNIVERSITÀ AGRARIA SOGGETTI AD USO CIVICO - DISCIPLINA DELLA PROROGA E DELL'EQUO CANONE - APPLICABILITÀ.*

La disciplina della proroga e dell'equo canone in materia agraria è costituita da norme imperative la cui applicabilità non può essere condizionata dalla qualifica dei contraenti e dalla natura dei terreni, sempre che questi, esclusa la sussistenza di un rapporto concessorio, possano formare oggetto di rapporti di natura privatistica: pertanto anche i terreni delle università agrarie, benché soggetti ad uso civico, sono soggetti a tale normativa, come implicitamente affermato fin dalla legge n. 567 del 1962 ed espressamente chiarito dall'art. 9 della legge n. 692 del 1981, secondo cui resta ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali di qualsivoglia natura appartenenti ad enti pubblici territoriali, fino a che persista l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni stessi in conformità con quanto disposto dall'art. 22 della legge n. 11 del 1971. Nè osta la legge n. 1766 del 1927 sul riordinamento degli Usi civici, perché i rapporti aventi ad oggetto la concessione temporanea dei beni di uso civico, posti in essere dalla P.a. Per provvedere alla gestione temporanea dei beni stessi in pendenza delle operazioni del Commissario agli Usi civici necessarie ai fini della legittimazione ovvero della quotizzazione, essendo destinati a svolgersi medio tempore ed a cessare automaticamente al compimento delle suddette operazioni, non interferiscono con le medesime. (Conf 1325/72, mass n 357853, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 9 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 13, Legge 12/06/1962 num. 567 art. 13, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 22, Legge 01/12/1981 num. 692 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)