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Sez. L, Sentenza n. 2398 del 06/03/1987 (Rv. 451579 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI UN ENTE PUBBLICO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE RELATIVE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELL'O.N.M.I.).*
Stato
decisa il 1987-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451579-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI UN ENTE PUBBLICO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE RELATIVE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELL'O.N.M.I.).*

Nel giudizio di legittimità non è deducibile la violazione o falsa applicazione di norme di un regolamento di un ente pubblico in quanto esse hanno natura di Disposizioni interne destinate ad operare soltanto nell'ambito dell'ordinamento particolare dell'ente e nei confronti dei soggetti di tale ordinamento. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - applicando il regolamento dell'o.M.n.I., approvato con d.m. 5 agosto 1969 - aveva ritenuto che non spettasse il trattamento di quiescenza, previsto dal regolamento stesso, al personale dell'ente che avesse volontariamente optato per la iscrizione alla C.P.d.e.L.). (V 3533/85, mass n 441152).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DM 05/08/1969 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)