Sez. L, Sentenza n. 3533 del 12/06/1985 (Rv. 441152 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELL'O.N.M.I. - VIOLAZIONE E INTERPRETAZIONE RELATIVE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELL'O.N.M.I. - VIOLAZIONE E INTERPRETAZIONE RELATIVE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Le Disposizioni del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'o.N.M.i., approvato con decreto ministeriale, hanno natura di norme interne, in quanto destinate ad operare soltanto nell'ordinamento particolare dell'ente e nei confronti dei soggetti di tale ordinamento; pertanto, la violazione di esse - salva l'eventuale esperibilità di rimedi in Sede di giustizia amministrativa - non è deducibile come motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e la interpretazione delle medesime (come quella degli Atti amministrativi in genere) costituisce un'indagine di fatto, che, in Sede di legittimità, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi di motivazione. (Conf 6312/83, mass n 431059; (Conf 6310/83, mass n 431051).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)