Sez. 4, Sentenza n. 23177 del 15/03/2016 Ud. (dep. 01/06/2016) Rv. 266969 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO | Fuga dopo un investimento e omessa prestazione di assistenza stradale - Differenze - Indicazione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO
In tema di circolazione stradale, il reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente, di cui all'art. 189, comma settimo, C.d.s., implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, previsto dal comma sesto del predetto art. 189, non essendo sufficiente la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 189 com. 6, Cod. Strada art. 189 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)