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Sez. 4, Sentenza n. 33294 del 14/05/2008 Ud. (dep. 11/08/2008) Rv. 242113 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO | Mancata prestazione dell'assistenza occorrente - Momento consumativo - Elemento soggettivo.
Stato
decisa il 2008-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242113-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO

Il reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente dopo un investimento (art. 189, comma settimo, C.d.S.) esige un dolo meramente generico, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)