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Sez. 2, Sentenza n. 10916 del 16/10/1991 (Rv. 474228 - 01)

Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Fatti notori | Affermazione del giudice del merito circa la sussistenza di un fatto notorio - Censura in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1991-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474228-01

Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Fatti notori

L'affermazione del giudice del merito circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo) non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, poiché tale affermazione è frutto di un potere discrezionale del giudice del merito che pertanto non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fondi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)