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Sez. 1, Sentenza n. 5130 del 10/05/1995 (Rv. 492211 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Immediata lettura del dispositivo in udienza - Omissione - Conseguenza - Nullità - Rilevabilità "incidenter tantum" dopo la formazione del giudicato - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492211-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'omissione, nell'udienza di discussione e decisione della causa, dell'immediata lettura del dispositivo, determina una nullità che deve essere dedotta con i mezzi di impugnazione e non può essere rilevata "incidenter tantum" dopo la formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)