Sez. U, Sentenza n. 1457 del 10/02/1992 (Rv. 475650 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Decisione | Immediata lettura del dispositivo in udienza - Omissione - Conseguenze - Nullità insanabile - Configurabilità - Deducibilità con ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Decisione
Con riguardo alla sentenza resa dal pretore nel giudizio di opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'omissione, nell'udienza di discussione e decisione della causa, dell'immediata lettura del dispositivo, prescritta dall'art. 23 settimo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, determina nullità insanabile, come tale deducibile con il ricorso per cassazione, atteso che si tratta di adempimento inderogabilmente previsto, con disposizione analoga a quella dell'art. 429 primo comma cod. proc. civ. per le controversie di lavoro, in relazione alla esigenza di assicurare la sollecita definizione della contesa e l'immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)