Sez. 3, Sentenza n. 115 del 07/01/1983 (Rv. 424914 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE - GIURAMENTO DECISORIO - PRESTAZIONE CON AGGIUNTE O VARIAZIONI - EFFETTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE - GIURAMENTO DECISORIO - PRESTAZIONE CON AGGIUNTE O VARIAZIONI - EFFETTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Quando la parte chiamata a prestare il giuramento decisorio apporti alla formula aggiunte o variazioni, il giuramento deve considerarsi prestato soltanto se queste costituiscono semplici chiarimenti della formula stessa, tali da non alterarne il contenuto sostanziale in relazione al fine cui tende, e l'apprezzamento al riguardo compete al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da una motivazione sufficiente, immune da vizi logici ed errori giuridici. (Conf 894/72, mass n 357133; (Conf 2269/75, mass n 376085).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)