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Sez. 3, Sentenza n. 18207 del 03/07/2008 (Rv. 604862 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE | Chiarimenti non sostanziali aggiunti alla formula - Rilevanza - Esclusione - Valutazione rimessa al giudice del merito - Sussistenza - Censurabilità in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2008-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604862-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE

Il giuramento decisorio deve considerarsi prestato anche quando il giurante abbia apportato alla formula del giuramento aggiunte e varianti che ne costituiscano semplici chiarimenti senza alterarne la sostanza. Il relativo giudizio di valutazione, se adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)