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Sez. 2, Sentenza n. 3602 del 25/05/1983 (Rv. 428489 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AD OPERA DELLA PARTE ADEMPIENTE - DISCIPLINA EX ART. 1385, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428489-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AD OPERA DELLA PARTE ADEMPIENTE - DISCIPLINA EX ART. 1385, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 1385, secondo comma, cod. civ. - il quale riconosce alla parte non inadempiente la facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra (confirmatoria) o esigendo il doppio di essa - disciplina il caso in cui tale parte si avvale della funzione tipica della caparra ed intende, con il recesso, determinare l'Estinzione di tutti gli effetti giuridici sia del contratto, sia dell'inadempimento di esso, sicché non è applicabile quando la parte suindicata, avvalendosi del normale rimedio della risoluzione, intende realizzare gli effetti propri dell'inadempimento contrattuale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1385 citato. (V 1143/82, mass n 419024; (V 2339/79, mass n 398679; (V 429/77, mass n 383977).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)