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Sez. 2, Sentenza n. 2613 del 28/03/1988 (Rv. 458343 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - INADEMPIMENTO - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN MISURA SUPERIORE AL DOPPIO DELLA CAPARRA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458343-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - INADEMPIMENTO - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN MISURA SUPERIORE AL DOPPIO DELLA CAPARRA - AMMISSIBILITÀ.*

La norma del terzo comma dell'art. 1385 cod. civ., stabilendo che, se la parte non inadempiente preferisce domandare la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali, non ha affatto inteso negare alla medesima il diritto di esigere il doppio della caparra, previsto dalla stessa norma in caso di recesso dal contratto della parte non inadempiente che la caparra abbia versato, ma ha voluto dare a tale parte, che agisca in risoluzione, la possibilità di conseguire un più cospicuo ristoro patrimoniale quando il danno superi quello preventivamente determinato con la clausola che fissa l'importo della caparra. (V 3602/83, mass n 428489; (V 1143/82, mass n 419024).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)