Sez. L, Sentenza n. 3360 del 20/05/1986 (Rv. 446323 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DIPENDENTE DELLA FOFI GIÀ DISTACCATO PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ANTIMUTUALISTICI PER MANSIONI DI DETTO UFFICIO E DIRETTAMENTE ASSUNTO DA QUEST'ULTIMO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO EX ART. 2112 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DIPENDENTE DELLA FOFI GIÀ DISTACCATO PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ANTIMUTUALISTICI PER MANSIONI DI DETTO UFFICIO E DIRETTAMENTE ASSUNTO DA QUEST'ULTIMO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO EX ART. 2112 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
La prosecuzione del rapporto di lavoro con un soggetto diverso dall'originario datore di lavoro, disciplinata dalla norma dello art. 2112 cod. civ. postula un trasferimento di azienda e delle relative attività, e, pertanto, non è configurabile nell'ipotesi in cui un dipendente della federazione degli ordini dei farmacisti italiani (fofi), già distaccato presso l'ufficio fiduciario di detta federazione e degli enti mutualistici per l'esplicazione di mansioni rientranti nei compiti e nelle attività dell'ufficio medesimo, venga direttamente assunto da detto ufficio, ostandovi la circostanza che a questo non sia stata trasferita alcuna organizzazione aziendale di detta federazione; in tale situazione, si ha la Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, con Estinzione di quello precedente, che intercorreva con l'ente distaccato. (Conf 6582/83, mass n 431298; (Conf 4017/82, mass n 421973; (Conf 3151/81, mass n 413722; (Conf 6202/80, mass n 409924; (Conf 4042/80, mass n 407955).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)