Sez. L, Sentenza n. 4042 del 27/06/1980 (Rv. 407955 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DIPENDENTE DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI TITOLARI DI FARMACIA - DISTACCO PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO DEGLI ENTI MUTUALISTICI E DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI - SUCCESSIVA ASSUNZIONE DIRETTA DA PARTE DI TALE UFFICIO - DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - NOVAZIONE SOGGETTIVA - CONFIGURABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DIPENDENTE DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI TITOLARI DI FARMACIA - DISTACCO PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO DEGLI ENTI MUTUALISTICI E DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI - SUCCESSIVA ASSUNZIONE DIRETTA DA PARTE DI TALE UFFICIO - DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - NOVAZIONE SOGGETTIVA - CONFIGURABILITA.*
La prosecuzione del rapporto di lavoro con un soggetto diverso dall'originario datore di lavoro, disciplinata dall'art 2112 cod civ, postula un trasferimento dell'azienda e delle relative attivita e, pertanto, non e configurabile nell'ipotesi in cui un dipendente dell'associazione provinciale dei titolari di farmacia, gia distaccato presso l'ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della federazione degli ordini dei farmacisti per svolgere attivita lavorativa rientrante nei compiti istituzionali dell'ufficio medesimo, venga direttamente assunto da detto ufficio (poi denominato ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici). In tale situazione - escluso altresi che il precedente distacco abbia determinato l'Estinzione dell'originario rapporto ed il sorgere di un diverso rapporto con il soggetto concretamente beneficiante della prestazione lavorativa - si verifica, con il passaggio del lavoratore alle dirette dipendenze di quest'ultimo soggetto, una novazione soggettiva, che comporta l'Estinzione (effettiva e legittima, e non gia fittizia) del rapporto gia intercorrente con il datore di lavoro distaccante e la creazione di un nuovo rapporto, che e distinto da quello precedente, nonostante la Mancanza di un intervallo temporale. (V 1937/80, mass n 405559; (V 5868/79, mass n 402536; (V 2670/79, mass n 398991; (V 1665/79, mass n 398019; (V 1022/79, mass n 397218; (V 5427/78, mass n 395187; (V 3888/78, mass n 393486; (V 858/78, mass n 390197; (V 3386/75, mass n 377525).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)