Sez. 2, Sentenza n. 995 del 27/03/1969 (Rv. 339447 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - AVVISO - COMUNICAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - AVVISO - COMUNICAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Il termine di 'almeno cinque giorni primà stabilito dall'art. 66 disp. Att. Cod. civ. per la tempestiva comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, va calcolato a partire dal primo giorno, immediatamente precedente la data fissata per l'adunanza, e pertanto va considerato di cinque giorni non liberi prima dell'adunanza stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)