Sez. 2, Sentenza n. 632 del 11/03/1970 (Rv. 345799 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO A TUTTE LE POSSIBILI OCCUPAZIONI DELL'ASSICURATO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO A TUTTE LE POSSIBILI OCCUPAZIONI DELL'ASSICURATO.*
In tema di pensione d'invalidita la riduzione della capacita di guadagno non deve essere valutata in relazione alla sola attivita specifica di lavoro esercitata in determinate e contingenti circostanze di fatto da colui che richieda la pensione col riferirsi invece, in modo preciso ed espresso alle 'occupazioni confacenti alle attitudinì dell'assicurato la legge esige che la detta riduzione sia considerata in rapporto a tutte le possibili occupazioni per le quali l'assicurato presenti attitudine. (V 989-69, massima n 339438 988-69, massima n 339447).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)