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Sez. 1, Sentenza n. 831 del 26/03/1973 (Rv. 363115 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - MEDIANTE IMPOSIZIONE ED INGIUNZIONE FISCALE (IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZE) - INTEGRAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE (IMPOSTE COMPLEMENTARI E SUPPLETIVE) - IMPOSTA COMPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI - IMPUTABILITA O MENO DELLA DICHIARAZIONE INSUFFICIENTE - RISPETTIVA DECORRENZA DEGLI INTERESSI - PRESCRIZIONE DELL'IMPOSTA - INTERRUZIONE - EFFICACIA PER GLI INTERESSI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363115-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - MEDIANTE IMPOSIZIONE ED INGIUNZIONE FISCALE (IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZE) - INTEGRAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE (IMPOSTE COMPLEMENTARI E SUPPLETIVE) - IMPOSTA COMPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI - IMPUTABILITA O MENO DELLA DICHIARAZIONE INSUFFICIENTE - RISPETTIVA DECORRENZA DEGLI INTERESSI - PRESCRIZIONE DELL'IMPOSTA - INTERRUZIONE - EFFICACIA PER GLI INTERESSI - ESCLUSIONE.*

In tema di interessi di mora sulle tasse ed imposte sugli affari di natura complementare, una volta accertata la dipendenza della liquidazione complementare dall'insufficienza degli elementi forniti dal contribuente, i relativi interessi si collegano, per espresso dettato legislativo ed in deroga ai principi comuni, all'anteriore momento in cui, con il presupposto dell'obbligazione tributaria, e sorto il diritto dell'erario a percepire l'imposta nel suo intero ammontare, commisurato al valore venale dei beni quali risultera dal definitivo accertamento. Se, invece, l'insufficiente dichiarazione possa qualificarsi come fatto non imputabile al contribuente, la legge esclude la decorrenza retroattiva degli interessi, disponendo che, in tal caso, essi sono dovuti dal giorno della liquidazione del tributo complementare. Attesa la particolare disciplina di detti interessi moratori, il relativo credito, che ha natura autonoma, pur partecipando della natura del credito principale di imposta, non e a quest'ultimo collegato in modo indissolubile. Ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione relativo alla obbligazione tributaria principale non vale anche per l'obbligazione relativa agli interessi. (nella specie, l' amministrazione finanziaria aveva richiesto, per la prima volta, gli interessi moratori quando il debito principale era gia caduto in prescrizione). (V 2274/70, mass n 348454).*

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)