Sez. 1, Sentenza n. 2274 del 07/11/1970 (Rv. 348454 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - IMPOSTA COMPLEMENTARE - INSUFFICIENTE DENUNZIA DEL CONTRIBUENTE - INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITA - LIMITI - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - IMPOSTA COMPLEMENTARE - INSUFFICIENTE DENUNZIA DEL CONTRIBUENTE - INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITA - LIMITI - DECORRENZA.*
Ove l'insufficienza degli elementi occorrenti all'integrale liquidazione dell'imposta di successione e la conseguente necessita di procedere alla liquidazione dell'imposta complementare siano state determinate da un'insufficiente dichiarazione, da parte del contribuente, del valore dei beni, e legittima l'applicazione degli interessi di mora sull'imposta complementare con decorrenza dalla data di esigibilita dell'imposta principale, salvo che la divergenza fra il valore dichiarato e quello accertato dipenda da fatto non imputabile al contribuente. (Conf 2670'67, mass n 330102 2612'67, mass n 329987).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)