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Sez. 1, Sentenza n. 7619 del 04/04/2011 (Rv. 617436 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Impugnazione - Notificazione a soggetto minorenne - Nullità - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione - Rinnovazione dell'atto in appello - Necessità - Fondamento - Conflitto di interessi - Ricorrenza - Valutazione.
Stato
decisa il 2011-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617436-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

La nullità della notificazione dell'impugnazione effettuata a soggetto minorenne non conduce all'inammissibilità della stessa, ma il giudice, valutando la ricorrenza di un potenziale conflitto di interessi tra le parti, deve disporre la rinnovazione dell'atto nei confronti del rappresentante legale, soggetto diverso dal genitore che ha introdotto il gravame, atteso che sono applicabili anche al giudizio di appello (ex art. 359 cod. proc. civ.) gli artt. 163 n. 2 e 164 cod. proc. civ., sulla nullità della citazione introduttiva del giudizio di cognizione ordinaria, nonché l'art. 182 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)