Sez. 5 - , Ordinanza n. 31563 del 25/10/2022 (Rv. 666104 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE | Interdetto legale - Diminuzione della capacità di agire limitatamente agli atti di natura patrimoniale - Nomina di un tutore - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Difetto di capacità di agire o difendersi in giudizio - Notificazione di atti impositivi all'interdetto legale personalmente - Nullità. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE
L'interdetto legale subisce una diminuzione della propria capacità di agire limitatamente agli atti di natura patrimoniale che concernono la disponibilità e l'amministrazione dei beni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, c.p., cosicché tali atti dovranno essere compiuti - al pari che per un minore o un interdetto giudiziale - a mezzo di un tutore, nominato dal giudice tutelare del luogo di domicilio o di residenza del condannato; in mancanza di tale nomina, l'interdetto legale, difettando di capacità di agire, per gli stessi atti non ha nemmeno la capacità di agire o difendersi in giudizio ovvero di nominare un legale, e la notificazione di atti impositivi effettuata allo stesso personalmente è affetta da nullità, alla stregua di quanto previsto dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che estende a tali notificazioni l'applicabilità delle norme dettate per il processo civile.
Cod. Pen. art. 32 com. 4, Cod. Civ. art. 421, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)