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Sez. 1, Sentenza n. 5206 del 23/09/1997 Cc. (dep. 14/10/1997) Rv. 208590 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Provvedimento che archivia non pronunciandosi sulla fondatezza della notizia di reato, ma solo sulla competenza - Natura di decreto di archiviazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208590-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Va negata natura sostanziale di decreto di archiviazione al provvedimento con il quale il g.i.p. presso il tribunale dispone l'archiviazione, senza pronunciarsi sulla fondatezza della "notitia criminis", ma rilevando che i fatti sottoposti al suo esame integrano reati di competenza pretorile e restituendo, pertanto, gli atti al P.M. per il loro inoltro a quello circondariale. Ed invero, il decreto di archiviazione deve contenere statuizioni in ordine all'infondatezza della notizia di reato o alla sussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 411 cod. proc. pen., e non pronunzie sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla generica inconfigurabilità di fattispecie di altrui competenza. (Fattispecie relativa a conflitto di competenza, che è stato dichiarato inammissibile alla stregua del principio di cui in massima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)