Sez. 6 - , Sentenza n. 13421 del 05/03/2019 Cc. (dep. 27/03/2019) Rv. 275983 - 02
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Condotta di partecipazione – Adesione ideologica – Necessità di un collegamento tra il singolo e l’associazione – Sussistenza – Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE
In tema di associazione internazionale con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la partecipazione all'Isis o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", può essere desunta, in fase cautelare, dai propositi di partire per combattere gli "infedeli", dalla dichiarata vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento, a condizione che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, ovverossia che esista un contatto concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)