Sez. 5, Sentenza n. 8996 del 12/05/2004 (Rv. 572815 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Notaio - Pensione - Assoggettamento a tassazione - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE
In tema di IRPEF, le somme versate ai notai a titolo di pensione dalla Cassa nazionale del notariato sono soggette a tassazione, atteso il chiaro disposto dell'art. 46, comma 2, del dPR 22 dicembre 1986, n. 917, il quale, nell'assoggettare ad imposizione diretta qualunque trattamento pensionistico, non consente di escludere dalla disciplina comune, in assenza di una espressa esenzione, il trattamento di quiescenza dei notai. Nè rileva, in contrario, che la provvista di tale trattamento è costituita esclusivamente da contributi versati dal professionista, poiché dette somme, in ragione della provenienza dall'attività professionale, non perdono, a causa della destinazione previdenziale, il loro naturale carattere reddituale e non sono, quindi, sottratte ad imposizione (come è confermato, del resto, dalla possibilità, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato dPR n. 917 del 1986, che l'importo dei contributi versati sia portato dal notaio in detrazione dal reddito imponibile per il corrispondente anno d'imposta, al fine di evitare una doppia imposizione).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)