Sez. 5, Sentenza n. 4325 del 24/03/2001 (Rv. 545165 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE | Indennità per la cessazione delle funzioni notarili - Previsione della tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma primo, lett. e) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Conseguenze - Attribuzione della natura di entrata alla suddetta indennità - Possibilità per il notaio di portare i contributi versati in detrazione del reddito imponibile per il corrispondente anno di imposta - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE
L'art. 16, comma primo, lett. e) del d.P.R. n. 917 del 1986, nel prevedere la tassazione separata della indennità percepita dai notai per la cessazione delle relative funzioni ne ha confermato la natura di entrata, anche se non componente del reddito complessivo soggetto ad imposizione progressiva, svincolata da una precisa sinallagmaticità tra versamenti e prestazione (v. sentenza della Corte Cost. n. 25 del 2000). Del resto, il carattere reddituale dell'indennità in questione risulta altresì dalla possibilità che l'importo dei contributi versati sia portato dal notaio in detrazione del reddito imponibile per il corrispondente anno di imposta, al fine di evitare una doppia imposizione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 18 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)